Onorevoli Colleghi! - L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, al primo comma prevede che il personale della Polizia di Stato «candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato». Il secondo comma dispone che detto «personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita».
Tali commi dettano il principio secondo il quale il personale della Polizia di Stato candidato ed anche eletto in elezioni politiche e amministrative si trova in situazione di incompatibilità a svolgere il proprio servizio nella circoscrizione ove è stato candidato ed eventualmente eletto per tutta la durata del mandato e per un periodo non inferiore a tre anni. Il principio di incompatibilità appare logico e condivisibile per tutta la durata del mandato. Invece, il principio secondo il quale anche il candidato non eletto è posto in una situazione di incompatibilità per i tre anni successivi al mandato, al pari di quanto stabilito per il personale eletto, è penalizzante e non corrisponde al principio di eguaglianza statuito nell'articolo 51 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza tra gli eletti, affermato dall'articolo 51 della Costituzione,